Il fornitore di energia elettrica riceve dalla Società di distribuzione l’ammontare del bonus fisico da erogare, sulla base delle condizioni espresse nella richiesta di bonus ed accertate. Ogni bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione. Il bonus per disagio fisico è inserito nella prima bolletta utile successiva all’erogazione del bonus dalla società di distribuzione alla società di vendita.
Quando è presente il bonus in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione, l’importo è esposto nella “Sintesi degli importi fatturati” in bolletta con la dicitura “Bonus Sociale”.



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